IMU: adempimenti e agevolazioni

IMU

Se possiedi degli immobili di certo saprai che sarai obbligato al pagamento di questa imposta.

Cerchiamo di capirne di più.

L’Imposta Municipale Unica è l’imposta prevista per i possessori di immobili.

SCADENZE

Il pagamento è previsto in 2 rate semestrali, ovvero:

  • 16 GIUGNO per la prima rata nella quale andremo a versare la metà dell’imposta dovuta calcolata sulle aliquote della precedente delibera comunale, qualora non fossero ancora uscite le delibere aggiornate per l’anno di riferimento. (Le delibere comunali possiamo trovarle sul sito del Comune nella quale è ubicato l’immobile, quindi ogni Comune avrà deliberato una propria aliquota per il calcolo dell’IMU)
  • ·E 16 DICEMBRE per la seconda rata andando eventualmente a conguaglio con quanto dovuto sulla base delle aliquote stabilite per l’annualità in corso.

E’ comunque possibile versare l’intera imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.

SOGGETTI PASSIVI

Vediamo adesso CHI sono i soggetti obbligati al pagamento.

Deve pagare l’IMU chiunque possegga fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come le relative pertinenze.

Per possesso si intende la proprietà dell’immobile, i titolari del diritto reale quindi usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi o il diritto di superficie dell’immobile.

Oltre a questi rientrano tra i soggetti passivi IMU anche ad esempio il genitore assegnatario dell’ex casa familiare disposta con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare dei diritti di proprietà, in quanto titolare del diritto di abitazione.

Se, invece, vi sono altre persone titolari di diritti su quell’abitazione, le stesse dovranno pagare l’IMU pro quota. Ad esempio, se l’immobile assegnato vede il diritto di abitazione di altra persona, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’IMU per la propria quota.

 

ESCLUSE

Per fortuna ci sono delle cause di esclusione per il pagamento dell’imposta, in particolare l’IMU non è dovuta per:

  • le ABITAZIONI PRINCIPALI, a meno che non rientrino nelle categorie catastali A/1 abitazione di tipo signorile
  • A/8 abitazioni in ville
  • e A/9 castelli, palazzi di pregio artistico e storico
  • quindi nei cosiddetti immobili di lusso, per loro infatti l’IMU è dovuta anche se è abitazione principale.
  • IL NUDO PROPRIETARIO, in quanto l’obbligo è in capo all’usufruttuario, a meno che non sia per quest’ultimo abitazione principale;
  • LA SOCIETA’ DI LEASING;
  • L’AFFITTUARIO in quanto il soggetto passivo è il locatore;
  • IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO;

· Gli immobili delle imprese costruttrici, i cosiddetti fabbricati merce, a meno che non siano locati, previo l’invio della DICHIARAZIONE IMU;

· TERRENI AGRICOLI posseduti da imprenditori agricoli iscritti ai coltivatori diretti e previdenza agricola

La base imponibile è invece ridotta del 50% nei seguenti casi:

  1.  per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
  2.  per le unità immobiliari concesse in COMODATO D’USO GRATUITO a parenti in linea retta di primo grado (padre o figli), a condizione che il contratto sia registrato.

 

Un ULTERIORE RIDUZIONE si ha nei seguenti casi:

  1. per i residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, per il 2022 la riduzione passa dal 50% al 37,5% (a seguito di dichiarazione Imu)
  2. per i proprietari di immobili che sottoscrivono un contratto di locazione a canone concordato con una riduzione del 25% dell’importo dovuto, pagando quindi il 75% di IMU.

NOVITA 2022

Un’ importante novità è stata introdotta nel 2022 che riguarda i coniugi con residenza in comuni diversi. Infatti i coniugi dovranno scegliere quale sarà la loro abitazione principale sulla quale applicare l’esenzione salvo invio della dichiarazione Imu al fine di individuare l’unico immobile su cui risulta possibile usufruire dell’agevolazione per la prima casa.

 

Chi è titolare del debito IMU deve procedere quindi con il versamento calcolando l’imposta in modo proporzionale rispetto a 2 elementi:

  1.  la quota di possesso dell’immobile
  2.  il periodo di detenzione

 

 

La DICHIARAZIONE IMU

va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo esclusivamente qualora, nel periodo di riferimento:

  1.  è iniziata la detenzione dell’immobile;
  2.  sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, infatti se di anno in anno la situazione non cambia non risulta necessario ripresentare la dichiarazione in quanto i dati indicati la prima volta valgono anche per le annualità successive salvo modifiche.

Ricordo infine che eventuali notifiche degli atti di accertamento relativi all’ IMU dovranno avvenire, pena decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (se da presentare) o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato

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